Home Attualità “Rimborso Tari, corrette le scelte del Comune” – di Carmelo Falcone

“Rimborso Tari, corrette le scelte del Comune” – di Carmelo Falcone

da Cosimo Saracino
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Dopo la pubblicazione su QuiMesagne di un intervento del nostro concittadino Francesco Campana, in redazione arriva un altro contributo sulla vicenda della Tari 2014-2017. A scrivere questa volta è Carmelo Falcone, mesagnese da sempre attento alla tematica, che propone un punto di vista differente. Anche in questo caso pubblichiamo integralmente il suo pensiero. La nostra testata vuole andare a fondo a questo argomento nella speranza che si giunga ad una decisione chiara e netta.

“Tendenzioso e contraddittorio è il contenuto dell’articolo pubblicato sul sito QuiMesagne a firma di Raffaele Campana sulla questione del rimborso della parte variabile tari.
Tendenzioso perché lascia intendere che la Corte dei Conti abbia stabilito il diritto al rimborso della parte variabile mentre invece di ben altro tenore è il contenuto del parere fornito.
Ed invero per onestà intellettuale non bisogna limitarsi a riportare solo quello che interessa cercando quindi di travisare le cose.
La Corte dei Conti con il predetto parere stabilisce che non gli è consentito esprimersi sulla illegittimità o meno del potere di autotutela degli enti che decidono il rimborso ma che qualora intendesse procedere potrebbero trovare copertura nella fiscalità generale.
Ma estremamente contraddittorio appare il richiamo al comportamento del Comune di Milano il quale a parere dello stesso starebbe procedendo al rimborso.
Ed a riprova di quanto asserito riporta l’indicazione internet del sito istituzionalle dello stesso comune di Milano.
Ebbene proprio collegandosi a detto sito si ha la conferma dell’operato dell’amministrazione di Mesagne.
Ed invero si riporta testualmente quanto presente su detto sito: le richieste devono essere presentate entro cinque anni dalla data del pagamento.

Stante l’attuale assetto normativo e regolamentatare il rimborso della quota variabile non potrà avvenire in modo automatico ma solo in presenza di sentenza tributaria definitiva. Per le istanze presentate per le quali siano decorsi 90 giorni si è concretizzato il silenzio rifiuto il contribuente può presentare ricorso. Tutto questo conferma sicuramente l’operato dell’amministrazione”.

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