Home Attualità La parte variabile si applica una sola volta – di Raffaele Campana

La parte variabile si applica una sola volta – di Raffaele Campana

da Cosimo Saracino
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“Il dettato del Ministero dell’Economia non lascia dubbi: “La parte variabile della tariffa – ha scritto il ministero – va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune”. http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0326.html

Nozione di pertinenza e disciplina del titolo

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/08/2006 n° 4780

Si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, cioè – secondo la unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non costituenti in opere autonome ma in una pertinenza dell’immobile già esistente.

https://www.altalex.com/documents/news/2006/10/19/nozione-di-pertinenza-e-disciplina-del-titolo

Cosa dice la legge. Il testo unico dell’imposta di registro ammette che le agevolazioni “prima casa” spettano anche per l’ acquisto (contestuale o meno rispetto all’acquisto del “bene principale”) delle pertinenze dell’abitazione; la norma in questione poi precisa che <<sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato>>.

Tant’è che per il calcolo IMU-TASI il garage è pertinenza, perché per la TARI dovrebbe essere diverso?

https://www.notaio-busani.it/it-IT/Le-pertinenze.aspx

Copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale

Percorribile, invece, è la soluzione consistente nel far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del Comune.

Tale soluzione, infatti, è in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, secondo cui “il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta, e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale” (cfr. Corte dei Contideliberazione n. 139/2018Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Pertanto, conclude il Dipartimento, “la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti”.

https://www.ecnews.it/tari-rimborso-da-parte-dei-comuni-e-modalita-di-copertura-dei-costi/

sentenze e pronunciamenti dei vari TAR, Corte dei Conti, MEF, Agenzia delle Entrate

MEF Circolare n°1/DF 20 novembre 2017

TAR Puglia nell’ordinanza n. 386 del 26 luglio 2017

TAR Puglia nella sentenza n. 1826 del 18 ottobre 2017

Corte dei Conti  Lombardia n. 139 del 9 maggio 2018

E per ultima quella definitiva

MEF Circolare n° 3/DF 22 novembre 2019

 

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-TARI-Copertura-finanziaria-rimborsi-dei-comuni_n3_22_11_2019.pdf

fa piacere scoprire che il Sig. Pacciolla responsabile di “Italia in Comune” si accontenti e dichiari “ esprimiamo cauto ottimismo” per il ristoro della TARI; i contribuenti eventi diritto invece esigono il rimborso di quanto indebitamente incamerato dal Comune.

Quante altre circolari e/o sentenze dobbiamo aspettare per la soluzione del problema, forse stiamo aspettando che il MEF ci mandi pure un Funzionario a fare i conteggi e scrivere i bonifici?

Ma di che stiamo parlando, quando arriva la cartella della TARI, il cittadino non si pone la domanda se devo pagare o meno, va allo sportello e paga il bollettino per non incorrere in penalità.

Quando invece è l’Ente Pubblico che deve restituire quando va allo sportello?

Qui c’è stato un errore di interpretazione della Legge da parte dell’Ufficio Tributi e da parte dell’Amministrazione che non ha controllato l’operato dei propri Dipendenti e se quello che diceva l’Ufficio era esatto.

Come detto in altro scritto al contribuente non importa scoprire chi ha sbagliato, se la sbrighino tra l’ufficio e gli Amministratori della cosa Pubblica e se ne assumano la responsabilità.

Trovare il modo per il rimborso è di competenza del Sindaco e della sua Amm.ne; e, come sopra esposto ci sono tutte le citazioni della giurisprudenza per intervenire, al contribuente interessa solo vedere rispettati i propri diritti.

 

Raffaele Campana

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