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Ilva, il bilanciamento dei diritti – di Carmelo Molfetta

da Cosimo Saracino
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(di Carmelo Molfetta) – Il dispositivo della ordinanza del Tribunale di Taranto, emessa in funzione di giudice dell’appello cautelare reale, il 30 dicembre scorso, parla chiaro e non lascia spazi per diverse interpretazioni avendo concesso “all’appellante nell’interesse di Ilva spa in amministrazione straordinaria, la facoltà d’uso dell’altoforno 2”.

La concessione è subordinata “all’adempimento delle residue prescrizioni, in tutto o in parte non attuate” da eseguire nei termini prescritti, perché “l’interesse alla tutela dei lavoratori non può essere sacrificato neppure per un giorno in più”. (dal corpo della motivazione”).

Il lungo provvedimento si presenta argomentato e molto ben motivato ed al netto delle possibili diverse interpretazioni a seconda dell’interesse rappresentato, pare strutturato in modo tale da reggere anche nelle eventuali fasi o gradi successivi.

Si discuteva in relazione ad “eventi”, leggi incidenti giacché si controverteva in seguito a quello occorso all’operaio Alessandro Morricella che ne provocò la morte, ritenuti <<frequenti>> “(ossia prevenibili con manutenzione, formazione degli operatori, ma non arrestabili una volta manifestatisi in un ventaglio di categorie da frequente, occasionale, remota sino ad improbabile)” e marginali in quanto “capaci di produrre effetti fisici significativi non per gli operatori impegnati in reparti confinanti con l’altoforno, bensì soltanto per gli operatori presenti al piano di colata, in un ventaglio di classi delle conseguenze da catastrofiche, critica, marginale sino a trascurabile con classe di rischio per entrambe le tipologie di incidente pari a 7 su una scala di gravità decrescente da 1 a 20.”

I consulenti di parte ex ILVA avevano accertato che in ipotesi di non utilizzo di dispositivi di prevenzione degli infortuni, “la valutazione probabilistica di verificazione di incidenti doveva indicarsi in 6 eventi lesivi per <<10 alla meno quattro>> e cioè in 6 eventi lesivi ogni 10 mila anni e dunque ad 1 evento ogni mille anni; mentre in caso di adozione dei presidi protettivi in eventi il cui verificarsi era pari al più alto grado di improbabilità marginale”.

Il provvedimento del Giudice d’Appello è conformato in gran parte su questioni procedurali in relazione a considerazioni dal precipuo contenuto giuridico che qui si omettono anche ove resi in forma divulgativa.

Il punto invece che merita una riflessione riguarda le ragioni motivazionali ritenute risolutive per quanto riguarda il bilanciamento dei diritti e degli interessi in campo, conseguenti alla negata proroga della facoltà d’uso dell’impianto Altoforno 2 di poi concessa.

La negata autorizzazione, statuiscono i giudici d’appello, non ha tenuto conto della risolutiva circostanza che l’originario termine concesso ad ILVA per adempiere alle prescrizioni già stabilite, “era stato effettivamente sfruttato per adempiere pienamente a quella valutazione di rischio ritenuta dallo stesso Giudice essenziale”.

Sicché, sostiene sempre il Giudice d’Appello, la chiusura dell’altoforno 2 “Finisce per sortire l’effetto paradossale di dichiarare lo spegnimento di quello tra i tre altoforni attivi che ha subito il più intenso processo di messa in sicurezza e di vanificare –proprio a ridosso del raggiungimento del risultato- l’impegno per la messa in sicurezza dell’altoforno sinora profuso da ILVA in amministrazione straordinaria.”

“Il dissequestro dell’altoforno 2 dipende dall’integrale ossequio alle prescrizioni dettate proprio dall’antagonista processuale di ILVA spa, ossia dalla Procura medesima”.

Il Tribunale, cioè, tiene a precisare che la decisione assunta di concedere la richiesta proroga, non può essere ritenuta come appiattita su posizioni “industrialiste”, tutt’altro”; la decisione è stata presa perché “il Tribunale non dispone di poteri probatori ufficiosi, non può cioè nominare un perito, e deve quindi misurarsi con gli unici dati tecnici disponibili in atti, pur fallibili ed ipotesi scorretti” forniti dalle parti processuali.

Guidato, dunque, il giudice d’appello dalla necessità di garantire il bilanciamento dei diritti in campo, allo stato degli atti processuali forniti dalle parti, è risultato che possono porsi “idealmente sul piatto della bilancia il rischio pari a 0,006 per il prossimo anno del verificarsi dell’incidente che ha dato causa al giudizio, a fronte del danno derivante con certezza per Ilva spa dall’anticipazione del fine vita dell’altoforno al gennaio 2020 anziché a fine 2023, cui sommare gli ulteriori danni della perdita di quote di mercato e delle ampie ricadute occupazionali”. Il tutto in relazione ad un impianto industriale ritenuto ex lege di interesse e di rilevanza strategica nazionale.

Il giudice, cioè, sostiene in motivazione, non può che attenersi a quanto risulta in atti e deve farsi guidare dal principio del bilanciamento dei “valori antagonisti  reso necessario da un preciso obbligo giuridico discendente dalla giurisprudenza costituzionale maturata proprio sulle disposizioni di legge sulla materia”.

In applicazione del principio secondo il quale “il bilanciamento deve perciò rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia garantita sempre una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati” (sent. 63/2016 e 264/2012 Corte Cost.); e per essere tale “il bilanciamento deve essere condotto senza consentire l’illimitata espansione di uno dei diritti che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente protette”. (sent. 85/2013 Corte Cost.) il Tribunale di Taranto è giunto alla decisione in commento.

E la politica?

La politica ha commesso il gravissimo errore tattico – strategico di eliminare lo scudo penale prima che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla sua legittimità costituzionale.

Da principiante ed incompetente!!!

 

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