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Non riesci a pagare le tasse comunali? Arriva il Baratto amministrativo

da Cosimo Saracino
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Non riesci a pagare le tasse comunali? No problem. Anche a Mesagne arriva il baratto amministrativo. Una formula di compensazione che affonda le origini legislative nell’art 118 u.c. della Costituzione nonché nell’art. 24 della legge 164 n. 2014, volgarmente detta “sblocca italia”. “Il baratto amministrativo – dichiara l’assessore aimarchionnamanuelassessore servizi sociali avv. Manuel Marchionna –  è uno strumento che consentirà ai cittadini bisognosi di pagare tasse, e in generale i debiti con il fisco, con il proprio lavoro. In altre parole, attraverso lavori socialmente utili per il Comune, il cittadino che, per comprovati problemi economici non riesce a far fronte al pagamento delle tasse locali già scadute, può assolvere all’adempimento, eseguendo dei lavori per il Comune”. Il Regolamento arriverà in Consiglio comunale lunedì prossimo. Sarà la massima assise civica a decidere di applicare questa formula di pagamento alle tasse oppure no. “L’eventuale approvazione – conclude Marchionna – è il preludio ad un nuovo modo di intendere il rapporto tra cittadini in difficoltà economica ed il fisco. La certezza, invece, è quella di aiutare chi ha realmente bisogno: pensiamo ai pensionati con assegno sociale o con una pensione minima, ai giovani che a causa della crisi economica e occupazionale hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, in mobilità o in disoccupazione e che non riescono a far fronte al pagamento delle tasse”. Ma che cosa prevede il regolamento che sarà sottoposto ai consiglieri? Di seguito vi riportiamo la bozza inserita nella delibera in discussione lunedì 8 febbraio.

 

Regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo (art.24 della L.164/2014).

***

Art.1 – Riferimenti legislativi

In attuazione dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione il legislatore con l’art.24 della legge n.164 del 2014  (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) ha previsto che:

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”.

Art.2 – Definizioni

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  2. a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  3. b) Cittadini attivi: cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

 

  1. c) Comune o Amministrazione: il Comune di Mesagne nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  2. d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  3. e) Baratto amministrativo: Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti offrendo all’ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
  4. f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all’art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
  5. g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
  6. h) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
  7. i) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art.3 – Cittadini attivi

  1. L’intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall’art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi.
  2. I patti di collaborazione di cui al successivo art. 9 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.

Art.4 – Requisiti per l’attivazione degli interventi

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti al momento della richiesta:

  1. a) Essere residenti nel Comune di Mesagne (Br);
  2. b) Età non inferiore ad anni 18;
  3. c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
  4. d) Sono esclusi coloro nei cui confronti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale:

1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;

2) emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

3) emessa sentenza di patteggiamento;

 

Art.5 interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

  1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall’amministrazione comunale o proposti dai cittadini attivi.

L’attività svolta nell’ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Mesagne.

L’intervento è finalizzato a:

  1. a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  2. b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
  3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
  4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
  5. a) Manutenzione e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
  6. b) Pulizia dei cigli delle strade comunali;
  7. c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
  8. d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
  9. e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
  10. f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 – Destinatari del baratto

I destinatari del “baratto amministrativo” sono i cittadini con i requisiti di cui all’art. 4, con un indicatore ISEE non superiore a €. 8.500,00 e che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda.

Possono presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, responsabile Tributi del Comune di Mesagne, è chiamato a predisporre un riepilogo dell’ammontare di morosità dei tributi per l’anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l’importo complessivo del “baratto amministrativo”, il limite individuale ed i Settori che beneficeranno delle prestazioni da baratto amministrativo.

Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto

amministrativo” la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

Punteggio

  1. ISEE sino a € 2.500,00  –  Punti 8
  2. ISEE sino a € 4.500,00  –  Punti 6
  3. ISEE sino a € 8.500,00  – Punti 4
  4. Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) – Punti 3
  5. Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) – Punti 1
  6. Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto  – Punti 3
  7. I nuclei mono genitoriali con minori a carico  – Punti 3
  8. I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico  – Punti 4
  9. Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro famigliare) – Punti 2
  10. Alcun immobile in proprietà  – Punti 3
  11. Assenza di assegnazione contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda – Punti 1

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune, ovvero l’ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art.8 – Proposte di collaborazione

  1. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
  2. a) Generalità complete del proponente;
  3. b) Possesso dei requisiti richiesti;
  4. c) Disponibilità in termini di tempo,
  5. d) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
  6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell’ente.
  7. Gli uffici, sulla base delle valutazioni acquisite, predispongono tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
  8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
  9. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
  10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
  11. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i criteri di cui all’art. 6.
  12. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all’Amministrazione.

 

Art.9 – Patto di collaborazione

  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
  2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  3. a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  4. b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  5. c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  6. d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  7. e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  8. f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

  1. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
  2. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

 

Art. 10 – Assicurazione

  1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell’Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
  2. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

 

Art. 11 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

  1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
  2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

  1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
  2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 13 – Identificazione del numero di moduli

L’Ufficio dei Servizi Sociali, di concerto con l’Ufficio ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all’art.24 della legge n.164 del 2014; al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 6 ore ciascuno per l’ammontare complessivo che dovrà tenere conto del valore attribuito in relazione al costo della prestazione lavorativa di un dipendente di categoria A1 del vigente C.C.N.L. degli enti locali e del limite individuale e per famiglia e dei vincoli previsti dall’art. 24 della legge 164/2014, e che saranno quantificati annualmente dagli uffici comunali competenti ed approvati dalla Giunta Comunale.

E’ data possibilità al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e/o del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

 

Art. 14 – Obblighi del richiedente

Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’ente.

Il soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo.

Art. 15 – Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”.

Proprio per il carattere sociale dell’iniziativa, l’espletamento del monte ore può avvenire all’occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio.

 

Art. 16  – Obblighi del Comune verso il richiedente

Il Comune di Mesagne provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.

Art. 17 – Modalità operative del servizio

Qualora le attività di cui all’art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del “baratto amministrativo” purché dichiarate nel modulo di domanda, il Comune di Mesagne si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Art. 18 – (Clausole interpretative)

  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
  2. L’applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
  3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni alle norme del presente regolamento.

Art. 19 – (Entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 20 – (Norma di chiusura)

  1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dal presente capo si fa rinvio alle normativa vigente.

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